Permesso di soggiorno per l’emersione dal rapporto di lavoro irregolare, sentenza TAR

Pubblicato il 24/02/2022

N. 00152/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00591/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 591 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Massaro presso il quale domicilia presso angelo.massaro@ ;

contro

ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;

per l’annullamento

del provvedimento 24.5.2021 n. 14 cat. A.12/21/Imm. II sez della questura di Imperia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori M in sostituzione dell’avv. Angelo Massaro e Giuseppe Novaresi.

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense presso l’Avvocatura i dott.ri Giulio Gastaldi e Francesco Cogliolo.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il cittadino del regno del Marocco -OMISSIS-si ritiene leso dall’atto riportato nell’epigrafe per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione, affidato a censure in fatto e diritto.

L’amministrazione statale si è costituita in giudizio con memoria di stile.

Parte resistente ha depositato ulteriori documenti.

E’ impugnato l’atto con cui la questura della provincia di Imperia ha respinto la domanda dell’interessato volta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per l’emersione dal rapporto di lavoro irregolare.

La motivazione del diniego si fonda sulla natura ostativa che riveste la condanna che tribunale di Imperia ha pronunciato il 4.7.2016 nei confronti dello straniero, e che è divenuta irrevocabile il 16.10.2016, trattandosi della pronuncia ai sensi dell’art. 444 cpp per il delitto di tentato furto in appartamento (artt. 56, 624 bis cp).

Al riguardo il ricorrente comprova di avere depositato il 24.3.2021 la domanda ai sensi dell’art. 179 cp per ottenere la riabilitazione, e in data 1.2.2022 ha allegato la prova della positiva conclusione di tale procedimento.

Con ciò è venuto meno l’ostacolo che l’amministrazione aveva ritenuto impeditivo della concessione del titolo richiesto, dal che deriva la fondatezza del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese si causa vanno adeguatamente compensate, atteso che l’amministrazione si determinò nel senso indicato allorché la situazione dello straniero era ancora impeditiva al rilascio del titolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

   
  
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Peruggia Luca Morbelli

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